Art. 5.
(Disposizioni per la facilitazione degli accessi dei cani nei luoghi pubblici e privati).

      1. Dopo l'articolo 2-quater della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 2-quinquies. - (Disposizioni per la facilitazione degli accessi dei cani da compagnia nei luoghi pubblici e privati). - 1. Le strutture ricettive, i locali e gli esercizi pubblici, nonché i servizi di trasporto pubblico e privato non possono vietare l'ingresso ai cani salvo nei casi di violazione delle condizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, e previo pagamento del titolo d'ingresso ove previsto. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cani guida delle categorie protette.
      2. Le capitanerie di porto, le regioni e i comuni consentono l'accesso dei cani al seguito dei proprietari sulle spiagge demaniali».